Le parti comuni e come amministrarle
Si
ha la comunione di un bene quando quest’ultimo è in comune tra più
parti (o comunisti). Da questa definizione entriamo in una situazione
particolare nell’ambito della comunione che è quella del
condominio che nasce automaticamente con un numero maggiore-uguale a
n°02 proprietari. È disciplinato dall’articolo 1117 del C.C. .
Il
Condominio è una situazione particolare della comunione poiché
l’immobile è composto da beni privati e beni comini o in comunione
e sono proprio quest’ultimi ad essere gestiti dall’amministratore.
Quindi
l’amministratore si occupa della: gestione dei beni comuni di un
fabbricato/immobile. Tutte le norme per i beni comuni in linea di
massima sono compatibili e quindi applicabili ai beni condominiali. I
requisiti professionali e di nomina sono regolati dall’art. 71-bis
del codice civile.
La
revoca di un amministratore è automatica in mancanza di conto
corrente del condominio, crediti formativi ed anagrafe condominiale
(registro contenente tutti i proprietari e comproprietari di un
condominio), quest’ultimo obbligatoriamente fornito di tutti i
titoli di proprietà e dunque completo di dati anagrafici e
catastali.
Nel
titolo di proprietà e nei dati catastali vengono individuati le
figure aventi diritto a:
-
Piena proprietà che è il 100% proprietario dell’unità immobiliare;
-
Nuda proprietà, colui che conserva la proprietà senza utilizzo dell’immobile e riacquista la piena proprietà alla morte dell’usufruttuario;
-
Usufruttuario è colui che ha diritto ad utilizzare l’immobile facendone propri frutti;
-
Conduttori.
In
assemblea è necessario convocare sia Usufruttuario e Nudo
proprietario, in caso contrario può avvenire un possibile
annullamento delle riunioni condominiali per assenza di una delle due
persone da avere obbligatoriamente in assemblea.
Si
parla quindi di condominio apparente non legittimabile, dove sorge
l’obbligo ed onere dell’amministratore l’individuazione del
proprietario. Quest’ultimo individuabile da visure ipotecarie, note
di trascrizione. Obbligatorio l’inserimento del proprietario nel
registro dell’immobile.
Rimanendo
nell’ambito delle figure dell’usufruttuario e del nudo
proprietario si individuano le spese ordinarie a carico
dell’usufruttuario mentre le spese straordinarie sono a carico del
nudo proprietario.
CAPO
II – art. 1117 del Codice Civile
Parti
comuni dell’edificio
L’articolo
sopracitato individua le parti comuni di un edificio avviando la
distinzione con la seguente frase: “Sono soggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità immobiliari
dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se
non risulta il contrario dal titolo (di proprietà)”:
-
tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari , le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
-
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
-
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Secondo
l'art. 1117 si può dare la prova dell’inesistenza
dello stato di comunione rispetto alle parti sopra
indicate o della limitazione di esso ad alcuni soggetti, dimostrando
l'appartenenza di tali parti in proprietà isolata ad uno solo od in
comunione ad alcuni soltanto dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani dell'edificio, in
base al titolo.
Per i precedenti che hanno condotto alla formulazione dell'art. 306, per titolo deve intendersi prevalentemente l'atto scritto dal quale può trarre origine la proprietà di ciascuno dei singoli partecipanti alle assemble dell'edificio. È da escludere che il titolo ostativo alla comunione possa trovare base nel possesso esclusivo di uno dei partecipanti: il caso più frequente sarà invece quello in cui il proprietario dell'intero edificio, alienando uno o più appartamenti di esso, riservi a proprio favore la proprietà esclusiva di parti che, senza la deroga contrattuale, sarebbero diventate comuni a norma dell'art. 1117.
Per i precedenti che hanno condotto alla formulazione dell'art. 306, per titolo deve intendersi prevalentemente l'atto scritto dal quale può trarre origine la proprietà di ciascuno dei singoli partecipanti alle assemble dell'edificio. È da escludere che il titolo ostativo alla comunione possa trovare base nel possesso esclusivo di uno dei partecipanti: il caso più frequente sarà invece quello in cui il proprietario dell'intero edificio, alienando uno o più appartamenti di esso, riservi a proprio favore la proprietà esclusiva di parti che, senza la deroga contrattuale, sarebbero diventate comuni a norma dell'art. 1117.
(art.
1130 bis) Rendiconto condominiale.
Primo
passo obbligatorio per la gestione delle parti comuni è quello di
redigere rendiconto annuale composto da bilancio
e rendiconto,
l’amministratore convoca l’assemblea per l’approvazione e un
eventuale condomino assente ha massimo 30 giorni per “impugnare”
il rendiconto dalla data di
approvazione o dalla data di comunicazione per i non presenti
all’assemblea. L’annualità
del rendiconto può coincidere con l’anno condominiale o con l’anno
solare.
Altro
obbligo dell’amministratore è quello di incassare le quote
ordinarie e di credito, inoltre ha sei mesi per agire nei confronti
morosi dopo l’approvazione di rendiconto ed in caso contrario ne
risponde direttamente l’amministratore. In questi sei mesi va fatto
il decreto ingiuntivo.
Quindi
è comunque consigliabile creare un fondo-cassa che abbia comunque
una giustificazione valida come ad esempio le spese per recupero
crediti, la sicurezza, i guasti all’ascensore non previsti.
Il
fondo-cassa è obbligatorio per i lavori di natura straordinaria, si
va così ad aprire un diverso conto bancario da utilizzare per le
spese straordinarie giustificando così l’utilità di quest’ultimo
abbiamo così un fondo di destinazione.
Una
spesa straordinaria deve avere un cronoprogramma che determina i
pagamenti in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori
straordinari o alle spese incombenti.
Cosa
fa quindi l’amministratore per tutelare se stesso ed il
condominio:
-
Individuazione e distinzione della contabilità;
-
Clausola di parzialità del debito o credito: agire nei confronti del condominio moroso, tale clausola è da approvare in maggioranza;
-
Firma del contratto firmato da tutti i condomini.